Art. 3 
 
 
                              Registro 
 
  1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione. 
  2. Il registro e' tenuto  presso  il  Ministero  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  gia'  esistenti  presso  il
Dipartimento per gli affari  di  giustizia;  ne  e'  responsabile  il
direttore generale della giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale  nell'ambito  della  direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro  per  la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui  al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il  responsabile
esercita i poteri di cui al presente  decreto  sentito  il  Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. Il registro e' articolato  in  modo  da  contenere  le  seguenti
annotazioni: 
    parte i): enti pubblici; 
    sezione A: elenco dei mediatori; 
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale; 
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo; 
    parte ii): enti privati; 
    sezione A: elenco dei mediatori; 
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale; 
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo; 
    sezione  D:   elenco   dei   soci,   associati,   amministratori,
rappresentanti degli organismi. 
  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
  5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche  che
assicurano  la  possibilita'  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 
  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici;  l'accesso  alle  altre
annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.