Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L'elenco dei mediatori e' corredato: a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu' di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a informarne gli organi competenti.