Art. 6 
 
 
        Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 
 
  1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di  iscrizione
l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento
del servizio. 
  2. L'elenco dei mediatori e' corredato: 
    a)  della  dichiarazione  di  disponibilita',  sottoscritta   dal
mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro  alla
quale questi chiede di essere iscritto; 
    b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione
specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a)  e
b); 
    c)  dell'attestazione  di   possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c); 
    d)  di  documentazione  idonea   a   comprovare   le   conoscenze
linguistiche  necessarie  all'iscrizione  nell'elenco  dei  mediatori
esperti nella materia internazionale. 
  3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le  funzioni  di
mediatore per piu' di cinque organismi. 
  4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni  previste
dal  presente  articolo,  commesse  da  pubblici  dipendenti   o   da
professionisti   iscritti   ad   albi   o   collegi    professionali,
costituiscono  illecito  disciplinare  sanzionabile  ai  sensi  delle
rispettive normative  deontologiche.  Il  responsabile  e'  tenuto  a
informarne gli organi competenti.