Art. 8 Obblighi degli iscritti 1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. 3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si veda nelle note all'articolo 4.