Art. 3 Esami ufficiali 1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme. 2. L'esame ufficiale di cui al comma 1 e' svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso puo' essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non e' stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame, ne' sono state coltivate successivamente all'esame. 3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2. 4. I Servizi fitosanitari regionali competenti, ove non esista rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, possono stabilire che l'esame ufficiale di cui al comma 1 non e' necessario per: a) la messa a dimora delle piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.