Art. 3 
 
 
                           Esami ufficiali 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che  sia  effettuato
un esame ufficiale per determinare la presenza di  nematodi  a  cisti
della patata  nella  parcella  in  cui  devono  essere  impiantate  o
immagazzinate  le  piante  di  cui  all'allegato  I,  destinate  alla
produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la
produzione di tuberi-seme. 
  2. L'esame ufficiale di cui  al  comma  1  e'  svolto  nel  periodo
compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto
delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1.  Esso  puo'  essere
svolto in un momento anteriore; in tale caso sono  disponibili  prove
documentali dei risultati dell'esame  attestanti  che  non  e'  stata
rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate
o altre piante ospiti di cui al punto 1  dell'allegato  I  non  erano
presenti  al   momento   dell'esame,   ne'   sono   state   coltivate
successivamente all'esame. 
  3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma
1, eseguiti prima del 1°  luglio  2010,  possono  essere  considerati
prove documentali ai fini di cui al comma 2. 
  4. I Servizi fitosanitari  regionali  competenti,  ove  non  esista
rischio di diffusione dei nematodi  a  cisti  della  patata,  possono
stabilire che l'esame ufficiale di cui al comma 1 non  e'  necessario
per: 
    a) la  messa  a  dimora  delle  piante  di  cui  all'allegato  I,
destinate alla produzione di vegetali per  l'impianto  da  utilizzare
nello stesso luogo di produzione situato in  una  zona  ufficialmente
definita; 
    b) la messa a dimora di tuberi-seme  di  patata,  destinati  alla
produzione  di  tuberi-seme  da  utilizzare  nello  stesso  luogo  di
produzione situato in una zona ufficialmente definita; 
    c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato
I, destinate  alla  produzione  di  vegetali  destinati  all'impianto
qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate  ufficialmente
di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.