Art. 6 Registro ufficiale degli esami 1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio riporta i risultati degli esami ufficiali effettuati nelle parcelle in un apposito registro ufficiale. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio riporta nel registro ufficiale di cui al comma 1, l'informazione relativa ai risultati dell'esame ufficiale, di cui agli articoli 3 e 5, effettuati su una parcella, sia se non e' stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, sia se e' stata trovata infestata. 3. I dati del registro ufficiale di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' da questo definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in agricoltura (SIAN).