Art. 6 
 
 
                   Registro ufficiale degli esami 
 
  1. Il Servizio fitosanitario competente per  territorio  riporta  i
risultati degli esami  ufficiali  effettuati  nelle  parcelle  in  un
apposito registro ufficiale. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
riporta nel registro ufficiale di  cui  al  comma  1,  l'informazione
relativa ai risultati dell'esame ufficiale, di cui agli articoli 3  e
5, effettuati su una parcella,  sia  se  non  e'  stata  rilevata  la
presenza di nematodi a cisti della patata, sia se  e'  stata  trovata
infestata. 
  3. I dati del registro ufficiale di cui al comma 1  sono  trasmessi
al Servizio fitosanitario centrale secondo  le  modalita'  da  questo
definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in
agricoltura (SIAN).