Art. 4 
 
 
                          Oggetto delle STI 
 
  1. Per ogni sottosistema e' applicata la  relativa  STI  ovvero  le
relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI e una STI puo'
abbracciare vari sottosistemi. 
  2. I sottosistemi  devono  essere  conformi  alle  STI  vigenti  al
momento della loro messa in servizio, del loro rinnovamento  o  della
loro  ristrutturazione,  conformemente  al  presente  decreto;   tale
conformita' deve essere costantemente garantita  durante  l'esercizio
di ciascun sottosistema. 
  3. Le STI preservano in modo adeguato la compatibilita' del sistema
ferroviario esistente.  A  tale  fine  possono  essere  previsti  per
ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda la rete  sia  per
quanto riguarda i veicoli; una particolare attenzione e' rivolta alla
sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai veicoli in
provenienza o a destinazione dei Paesi terzi. 
  4.  Se  determinati  aspetti  tecnici  corrispondenti   ad   alcuni
requisiti essenziali non possono essere espressamente trattati in una
STI, essi sono chiaramente individuati come «punti in sospeso» in  un
allegato della STI. Per tali aspetti si applica l'articolo 16,  comma
5. 
  5. Le STI possono fare un esplicito e chiaro riferimento a norme  o
specifiche europee o internazionali o a documenti tecnici  pubblicati
dall'ERA qualora cio'  sia  strettamente  necessario  per  conseguire
l'obiettivo  del  presente  decreto.  In  questo  caso,  le  norme  o
specifiche o le singole parti richiamate o  i  documenti  tecnici  si
considerano allegati alla STI in questione e diventano obbligatori  a
partire dal momento in cui la STI  e'  applicabile.  In  mancanza  di
siffatte norme o specifiche o documenti tecnici ed  in  attesa  della
loro elaborazione e' consentito il  riferimento  ad  altri  documenti
normativi chiaramente identificati; in questo caso deve trattarsi  di
documenti facilmente accessibili e di dominio pubblico.