Art. 6 
 
             Documento unico di regolarita' contributiva 
 
    1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende  il
certificato  che  attesta  contestualmente  la  regolarita'   di   un
operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS,  INAIL,
nonche' cassa  edile  per  i  lavori,  verificati  sulla  base  della
rispettiva normativa di riferimento. 
    2. La regolarita' contributiva oggetto  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti  pubblici,  siano
essi di lavori, di servizi o di forniture. 
    3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  acquisiscono  d'ufficio,
anche  attraverso  strumenti  informatici,  il  documento  unico   di
regolarita' contributiva in corso di validita': 
    a) per la verifica della dichiarazione  sostitutiva  relativa  al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; 
    b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo  11,
comma 8, del codice; 
    c) per la stipula del contratto; 
    d) per il  pagamento  degli  stati  avanzamento  lavori  o  delle
prestazioni relative a servizi e forniture; 
    e) per il certificato di collaudo,  il  certificato  di  regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 
    Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e),  gli
operatori economici trasmettono il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 
    4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e  d),
qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di  avanzamento
dei lavori di cui all'articolo 194, o  il  primo  accertamento  delle
prestazioni  effettuate  relative  a  forniture  e  servizi  di   cui
all'articolo 307,  comma  2,  ovvero  tra  due  successivi  stati  di
avanzamento dei lavori o accertamenti  delle  prestazioni  effettuate
relative a forniture e servizi, intercorra  un  periodo  superiore  a
centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il
documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed
ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza  dei
predetti centottanta giorni; entro il medesimo  termine,  l'esecutore
ed i subappaltatori trasmettono il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  b),
che non sono un'amministrazione aggiudicatrice. 
    5. Le amministrazioni aggiudicatrici  acquisiscono  d'ufficio  il
documento unico di regolarita' contributiva  in  corso  di  validita'
relativo ai subappaltatori ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 118,  comma  8,  del  codice,  nonche'  nei  casi
previsti al comma 3, lettere d) ed e);  per  le  medesime  finalita',
l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita'  contributiva
in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma1, lettera b), che non  sono  un'amministrazione
aggiudicatrice. 
    6.  Le  SOA,  ai   fini   del   rilascio   dell'attestazione   di
qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al   fine   del   rilascio
dell'attestazione di  cui  agli  articoli  186  e  192,  del  codice,
richiedono  alle  imprese   il   documento   unico   di   regolarita'
contributiva in corso di validita'. 
    7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e  4,
e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita'  contributiva
in corso di validita'. 
    8. In caso di ottenimento  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva dell'affidatario del contratto negativo  per  due  volte
consecutive,  il  responsabile  del   procedimento,   acquisita   una
relazione particolareggiata  predisposta  dal  direttore  dei  lavori
ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo
135, comma 1,  del  codice,  la  risoluzione  del  contratto,  previa
contestazione  degli  addebiti  e  assegnazione  di  un  termine  non
inferiore   a   quindici   giorni   per   la   presentazione    delle
controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita'
contributiva  negativo  per  due  volte   consecutive   riguardi   il
subappaltatore,   la   stazione    appaltante    pronuncia,    previa
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione  di  un
termine non inferiore a quindici giorni per  la  presentazione  delle
controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo
118,  comma  8,  del   codice,   dandone   contestuale   segnalazione
all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di  cui
all'articolo 8. 
 
              Note all'art. 6 
              - Il testo dell'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a)-h) (omissis) 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;” 
              - Il  testo  dell'articolo  11,  comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. L'aggiudicazione definitiva diventa  efficace  dopo
          la verifica del possesso dei prescritti requisiti.” 
              - Il testo  dell'articolo  118,  comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  40  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori  pubblici)
          - 1. I soggetti esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a) soppressa; 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere. 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale. 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  186  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 186 (Istituzione del sistema di qualificazione  -
          classifiche) - 1. E' istituito il sistema di qualificazione
          dei contraenti  generali.  La  qualificazione  puo'  essere
          richiesta  da  imprese  singole  in   forma   di   societa'
          commerciali o cooperative, da consorzi  di  cooperative  di
          produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.
          422, e dal decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  ovvero   da   consorzi   stabili   previsti
          dall'articolo 34. 
              2.  I  contraenti   generali   sono   qualificati   per
          classifiche, riferite all'importo lordo  degli  affidamenti
          per i quali possono concorrere. I contraenti  generali  non
          possono  concorrere  ad  affidamenti   di   importo   lordo
          superiore  a  quello  della   classifica   di   iscrizione,
          attestata con il  sistema  di  cui  alla  presente  sezione
          ovvero documentata ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,
          salva  la  facolta'  di  associarsi  ad  altro   contraente
          generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9. 
              3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: 
              a) I: sino a 350 milioni di euro; 
              b) II: sino a 700 milioni di euro; 
              c) III: oltre 700 milioni di euro. 
              4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto
          dei  requisiti  di  qualificazione,  e'   convenzionalmente
          stabilito pari a 900 milioni di euro.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  192  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' il seguente: 
              “Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione) - 1.
          La attestazione del possesso dei requisiti  dei  contraenti
          generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. 
              2. La durata dell'efficacia della attestazione e'  pari
          a tre anni. Entro il terzo mese  precedente  alla  data  di
          scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
          al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
          il  rinnovo.   La   attestazione   e'   rilasciata   ovvero
          motivatamente negata entro  tre  mesi  dalla  ricezione  di
          tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo  nel
          rilascio,  imputabile  all'Amministrazione,  l'attestazione
          scaduta resta valida, ai  fini  della  partecipazione  alle
          gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
          del rilascio di quella rinnovata. 
              3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria  per
          la partecipazione alle gare per l'affidamento di  contratti
          di contraente generale a decorrere dall'ottavo  mese  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  10
          gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          4 febbraio 2005. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
          imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo  5,
          che fissa anche le  modalita'  tecniche  e  procedurali  di
          presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. 
              - Il testo dell'articolo  135,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  135  (Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione)  -  1.  Fermo  quanto  previsto  da   altre
          disposizioni    di    legge,    qualora    nei    confronti
          dell'appaltatore  sia  intervenuta   l'emanazione   di   un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo  3,  della
          legge 27 dicembre 1956,  n.  1423  ed  agli  articoli  2  e
          seguenti della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  sia
          intervenuta sentenza di condanna passata in  giudicato  per
          frodi  nei   riguardi   della   stazione   appaltante,   di
          subappaltatori, di fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri
          soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonche'   per
          violazione degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul
          lavoro,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla
          stazione appaltante, in relazione allo stato dei  lavori  e
          alle eventuali conseguenze  nei  riguardi  delle  finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto.”