Art. 11. 
 
         (Interventi perequativi per le universita' statali) 
 
  1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare  il  processo  di
riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della  primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di
ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota  pari  almeno
all'1,5 per cento  del  fondo  di  finanziamento  ordinario  e  delle
eventuali  assegnazioni  destinate  al  funzionamento   del   sistema
universitario e' destinata ad essere  ripartita  tra  le  universita'
che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo  di
finanziamento  ordinario  consolidato  del   2010,   presentino   una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al
modello per  la  ripartizione  teorica  del  fondo  di  finanziamento
ordinario elaborato  dai  competenti  organismi  di  valutazione  del
sistema  universitario.  L'intervento   perequativo   viene   ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento  derivi
dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita'  di  cui
all'articolo  5  della  presente   legge   e   all'articolo   2   del
decreto-legge   10   novembre   2008,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  Il  calcolo  degli
squilibri finanziari dei  singoli  atenei  puo'  tenere  conto  delle
specificita'  delle  universita'  sede  di  facolta'  di  medicina  e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex  policlinici  a
gestione diretta,  escludendo  ogni  intervento  per  il  ripiano  di
eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma  4,  lettere  g),
h), i), l) e m), della presente legge. 
  2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della
percentuale di cui al comma 1. 
 
 
          Note all'articolo 11: 
              - Per il testo dell'articolo 2  del  decreto  legge  10
          novembre 2008, n. 180, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda nelle note  all'articolo
          5.