Art. 12. 
 
          (Universita' non statali legalmente riconosciute) 
 
  1. Al fine di incentivare  la  correlazione  tra  la  distribuzione
delle risorse statali e il conseguimento di risultati di  particolare
rilievo nel campo della didattica e  della  ricerca,  una  quota  non
superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo  dei  contributi
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi  alle  universita'
non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati  con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli  indicatori
definiti ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
  2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente,  con
decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento  e  il  4
per cento dell'ammontare complessivo  dei  contributi  relativi  alle
universita' non statali,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
complessivamente  disponibili  e   dei   risultati   conseguiti   nel
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse. 
  3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano  alle
universita' telematiche  ad  eccezione  di  quelle,  individuate  con
decreto del  Ministro,  sentita  l'ANVUR  e,  nelle  more  della  sua
costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al
comma 1. 
 
          Note all'articolo 12: 
              - Il testo della legge 29 luglio 1991, n.  243  recante
          Universita'  non   statali   legalmente   riconosciute   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183. 
              - Per il testo del comma 1, dell'articolo 2 del decreto
          legge  10   novembre   2008,   n.   180,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si  veda  la
          nota all'articolo 5.