Art. 13. 
 
         (Misure per la qualita' del sistema universitario) 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Ai fini  di  cui  alla  presente  lettera,  sono  presi  in
considerazione i  parametri  relativi  all'incidenza  del  costo  del
personale sulle  risorse  complessivamente  disponibili,  nonche'  il
numero e l'entita' dei progetti di ricerca di  rilievo  nazionale  ed
internazionale assegnati all'ateneo»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   «1-bis.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma   1   sono   disposti
annualmente,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo  0,5  per
cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento  ordinario  di  cui
all'articolo 5 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  determinata
tenendo  conto  delle  risorse  complessivamente  disponibili  e  dei
risultati   conseguiti    nel    miglioramento    dell'efficacia    e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse». 
 
 
          Note all'articolo 13: 
              - Per il testo dell'articolo 2  del  decreto  legge  10
          novembre 2008, n. 180, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la nota all'articolo 5.