Art. 4. 
                        (Fondo per il merito) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale,  di  seguito
denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati,
per gli iscritti al primo anno per la  prima  volta,  mediante  prove
nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a: 
    a) erogare premi di  studio,  estesi  anche  alle  esperienze  di
formazione da realizzare presso universita' e centri  di  ricerca  di
Paesi esteri; 
    b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata  in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire
dal  termine  degli  studi,  secondo  tempi  parametrati  al  reddito
percepito. Nei limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo,  sono
esclusi  dall'obbligo  della  restituzione  gli  studenti  che  hanno
conseguito il titolo di  laurea  ovvero  di  laurea  specialistica  o
magistrale con il massimo dei voti  ed  entro  i  termini  di  durata
normale del corso; 
    c) garantire finanziamenti erogati per le  finalita'  di  cui  al
presente comma. 
  2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le  borse
di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge  2  dicembre
1991, n. 390. 
  3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e  le
modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare: 
    a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri
nazionali standard di valutazione di cui al comma 1; 
    b) i criteri e le modalita'  di  attribuzione  dei  premi  e  dei
buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti; 
    c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in  base
al reddito percepito nell'attivita' lavorativa; 
    d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi  e  dei  buoni  e  i
criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
    e)  l'ammontare  massimo  garantito  per  ciascuno  studente  per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti; 
    f) i requisiti di merito che gli studenti devono  rispettare  nel
corso  degli  studi  per  mantenere  il  diritto  a  premi,  buoni  e
finanziamenti garantiti; 
    g) le modalita' di  utilizzo  di  premi,  buoni  e  finanziamenti
garantiti; 
    h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo
a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento  delle  somme
erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate; 
    i)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  fondo  e  la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1; 
    l) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo; 
    m)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo; 
    n)  le  modalita'  di   selezione   con   procedura   competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori  delle  provviste
finanziarie; 
    o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli  accessi
alle borse di studio, di riservare la quota del  10  per  cento  agli
studenti iscritti nelle universita' della regione  in  cui  risultano
residenti. 
  4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i
collegi universitari legalmente riconosciuti e presso  i  collegi  di
cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
costituisce un titolo valutabile  per  i  candidati,  ai  fini  della
predisposizione delle graduatorie per la concessione  dei  contributi
di cui al comma 3. 
  5. Il coordinamento operativo della  somministrazione  delle  prove
nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di
sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, che  disciplina  altresi'  il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di  mezzi,  nonche'  le
modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse. 
  6. Gli  oneri  di  gestione  e  le  spese  di  funzionamento  degli
interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse  finanziarie
del fondo stesso. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
determina, secondo  criteri  di  mercato,  il  corrispettivo  per  la
garanzia  dello  Stato,  da  imputare  ai  finanziamenti  erogati.  I
corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale. 
  8. Il fondo, gestito dal Ministero di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, e' alimentato con: 
    a)  versamenti  effettuati  a  titolo  spontaneo  e  solidale  da
privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati,  nel  rispetto
delle finalita' del fondo, a specifici usi; 
    b) trasferimenti pubblici, previsti da  specifiche  disposizioni,
limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a); 
    c) i corrispettivi di cui  al  comma  7,  da  utilizzare  in  via
esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c); 
    d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma  5,  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 6. 
  9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, promuove, anche con apposite convenzioni,  il  concorso  dei
privati e disciplina con proprio decreto di natura non  regolamentare
le modalita' con cui i soggetti  donatori  possono  partecipare  allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o  maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  un  comitato   consultivo   formato   da
rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli  studenti,  questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti  universitari
(CNSU) tra i propri componenti. 
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le  parole:  «articolo  59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,»  sono  inserite  le
seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991,  n.
          390 (Norme sul  diritto  agli  studi  universitari)  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi
          destinati  agli  interventi  per  il  diritto  agli   studi
          universitari, da devolvere  annualmente  all'erogazione  di
          borse di studio per  gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
          diploma e di  laurea  nel  rispetto  dei  requisiti  minimi
          stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo  le  procedure
          selettive di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  c).  Le
          regioni possono anche  trasferire  i  predetti  fondi  alle
          universita', affinche'  queste  provvedano  ad  erogare  le
          borse.» 
              - Il comma 603 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria  2007)
          e' il seguente: 
              «603  Tutti   i   collegi   universitari   gestiti   da
          fondazioni, enti morali,  nonche'  enti  ecclesiastici  che
          abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4,  primo
          periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338,  ed  iscritti
          ai registri delle prefetture, sono  equiparati  ai  collegi
          universitari legalmente riconosciuti.» 
              - Il comma 1, lettera l-quater dell'art. 10, del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «l-quater) le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, del Fondo per il merito degli studenti universitari  e
          di  istituzioni  universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»