Art. 7. 
 
  (Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori) 
 
  1. I professori e i ricercatori universitari  possono,  a  domanda,
essere collocati  per  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  anche
consecutivi, in aspettativa  senza  assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale. 
  2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal
rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  commi  quarto,
quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7  febbraio  1979,  n.
29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in  sede
internazionale, la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'  a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti. 
  3. Al fine  di  incentivare  la  mobilita'  interuniversitaria  del
personale accademico, ai professori e  ai  ricercatori  che  prendono
servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella
della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto  da  un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito  delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede  diversa  da  quella  di
appartenenza,  possono  essere  attribuiti  incentivi  finanziari,  a
carico del fondo di finanziamento ordinario.  L'incentivazione  della
mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla  possibilita'  che
il  trasferimento  di  professori  e   ricercatori   possa   avvenire
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. 
  4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i  ricercatori  di
ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di
ricerca  finanziati   da   soggetti   diversi   dall'universita'   di
appartenenza conservano la titolarita' dei progetti  e  dei  relativi
finanziamenti, ove scientificamente possibile  e  con  l'accordo  del
committente di ricerca. 
  5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita'  per
favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
mobilita'  interregionale  dei  professori  universitari  che   hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse  a  seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. 
 
          Note all'articolo 7: 
              - Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda
          nelle note all'art. 6. 
              - La legge 7 febbraio 1979, n. 29  (Ricongiunzione  dei
          periodi assicurativi dei lavoratori ai fini  previdenziali)
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.