Art. 8. 
 
        (Revisione del trattamento economico dei professori e 
 
                    dei ricercatori universitari) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge il Governo, tenendo conto anche delle  disposizioni  recate  in
materia dal decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  adotta  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per  la  revisione  della  disciplina  del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  come  determinato  dagli
articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: 
    a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti
di stipendio in progressione triennale; 
    b) invarianza complessiva della progressione; 
    c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Governo adotta un regolamento ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  la  rimodulazione,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   della
progressione  economica  e  dei  relativi  importi,  anche  su   base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 
    a) abolizione  del  periodo  di  straordinariato  e  di  conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per  i  professori
di seconda fascia; 
    b) eliminazione delle procedure di ricostruzione  di  carriera  e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; 
    c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori  nominati
secondo il regime previgente, di optare  per  il  regime  di  cui  al
presente comma. 
  4. I regolamenti di cui  al  presente  articolo  sono  adottati  su
proposta del Ministro, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
 
              Note all'articolo 8: 
              - Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),  convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari» 
              - Per gli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio  1980,  n.
          382 si veda nella note all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge  1
          ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 novembre 1973, n. 766, come modificato dall'art 39
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382: 
              «Art. 12 Trattamento economico  del  personale  docente
          universitario. 
              Al personale insegnante delle universita'  ed  istituti
          d'istruzione  universitaria  di  ruolo,   fuori   ruolo   e
          incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del  presente  provvedimento,  un  assegno  annuo
          pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
          con esclusione di  ogni  effetto  sugli  aumenti  periodici
          dello  stipendio  e  sulla  tredicesima  mensilita',  nella
          misura di cui alla tabella allegata. 
              Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
          scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n.  16,
          e successive modificazioni. 
              L'assegno di cui al primo comma puo'  essere  percepito
          in base ad un solo titolo e non  e'  cumulabile  con  altri
          assegni o indennita' di analoga natura ne' con  trattamenti
          economici onnicomprensivi. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
          che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per  la
          durata  dell'opzione,  e'   attribuita   in   aggiunta   al
          trattamento economico previsto dal precedente art. 36,  per
          dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo  pari  al
          70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per  i
          professori di ruolo appartenenti alla  prima  fascia  nelle
          corrispondenti classi di stipendio. 
              Ai professori di ruolo appartenenti alla prima  e  alla
          seconda fascia che optino per il regime di impegno a  tempo
          definito,  le  indennita'  previste  ai  precedenti   commi
          rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
          di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. 
              Le indennita' di  cui  ai  precedenti  commi  non  sono
          pensionabili, sono subordinate  alla  corresponsione  dello
          stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
          e per lo stesso periodo di tempo. 
              Le  indennita'  previste  dai  precedenti  commi   sono
          riassorbibili con i  futuri  miglioramenti  economici  fino
          alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
          appartenenti alle due fasce che optino  per  il  regime  di
          impegno a tempo pieno e  fino  alla  concorrenza  del  loro
          intero ammontare nei confronti dei  professori  che  optino
          per il regime di impegno a tempo definito. 
              Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  su
          conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
          professori  ordinari,  straordinari  ed  associati  possono
          dirigere un istituto, laboratorio o  centro  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
          carattere nazionale. 
              L'incarico non puo' avere durata superiore a 5  anni  e
          non e' immediatamente rinnovabile. 
              Lo stanziamento di lire cento  milioni  iscritto  nello
          stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero   della
          pubblica istruzione, ai  sensi  dell'art  24  della  L.  24
          febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di  incarichi  di
          lettore di lingua e di lingua  e  letteratura  straniera  a
          cittadini stranieri, in  esecuzione  di  accordi  culturali
          debitamente ratificati, e' elevato a  lire  300  milioni  a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1973. 
              I  rettori  comunicano,   all'inizio   di   ogni   anno
          accademico, l'elenco degli incarichi di nuova  attribuzione
          alle competenti direzioni provinciali del Tesoro  che  sono
          autorizzate  ad  aprire  una   partita   di   spesa   fissa
          provvisoria in attesa della registrazione  da  parte  degli
          organi di controllo.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-ter  del  D.L.  10
          novembre 2008 n.180,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 9 gennaio 2009 n. 1, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3-ter (Valutazione dell'attivita' di ricerca).  -
          1. Gli scatti biennali di cui agli articoli  36  e  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, destinati a maturare a partire dal  1°  gennaio  2011,
          sono disposti previo accertamento da parte della  autorita'
          accademica della effettuazione nel  biennio  precedente  di
          pubblicazioni scientifiche. 
              2. I criteri  identificanti  il  carattere  scientifico
          delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito
          il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. 
              3. (abrogato) 
              4. I professori di I e II fascia e  i  ricercatori  che
          nel   precedente   triennio    non    abbiano    effettuato
          pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di
          cui al comma  2  sono  esclusi  dalla  partecipazione  alle
          commissioni di valutazione comparativa per il  reclutamento
          rispettivamente di  professori  di  I  e  II  fascia  e  di
          ricercatori.»