Art. 9. 
 
                     (Fondo per la premialita') 
 
  1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori
e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,  comma
16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono  le  risorse
di cui all'articolo 6,  comma  14,  ultimo  periodo,  della  presente
legge.  Ulteriori  somme  possono  essere   attribuite   a   ciascuna
universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo  puo'  essere
integrato dai singoli atenei anche con una quota dei  proventi  delle
attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In
tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi  ovvero  di
finanziamenti  privati,  nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo  non
derivanti da finanziamenti pubblici. 
 
          Note all'articolo 9: 
              - Il comma 16, dell'articolo 1 della legge  4  novembre
          2005, n. 230 e' il seguente: 
              «16.   Resta   fermo,   secondo   l'attuale   struttura
          retributiva,  il  trattamento  economico   dei   professori
          universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
          pieno  ovvero  a  tempo  definito.  Tale   trattamento   e'
          correlato all'espletamento delle attivita'  scientifiche  e
          all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
          a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
          cui 120 di didattica frontale, e per il  rapporto  a  tempo
          definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di  cui
          80 di didattica frontale.  Le  ore  di  didattica  frontale
          possono variare sulla base dell'organizzazione didattica  e
          della  specificita'  e   della   diversita'   dei   settori
          scientifico-disciplinari e del  rapporto  docenti-studenti,
          sulla base di parametri definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Ai
          professori  a  tempo  pieno  e'  attribuita  una  eventuale
          retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita'  di
          bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di  attivita'
          di ricerca, didattica e gestionale,  oggetto  di  specifico
          incarico, nonche' in  relazione  ai  risultati  conseguiti,
          secondo i criteri e le modalita' definiti con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro per la funzione pubblica. Per il personale  medico
          universitario,  in  caso  di  svolgimento  delle  attivita'
          assistenziali per conto del Servizio  sanitario  nazionale,
          resta fermo lo  speciale  trattamento  aggiuntivo  previsto
          dalle vigenti disposizioni.»