Art. 5 
 
                        Autorizzazione Unica 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati  da  fonti   rinnovabili,   le   opere   connesse   e   le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti, nonche' le modifiche  sostanziali  degli  impianti  stessi,
sono soggetti all'autorizzazione unica di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  come  modificato  dal
presente  articolo,  secondo  le  modalita'   procedimentali   e   le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del  2003
e dalle linee guida adottate ai  sensi  del  comma  10  del  medesimo
articolo 12, nonche' dalle  relative  disposizioni  delle  Regioni  e
delle Province autonome. 
  2. All'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  n.  387  del
2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fatto  salvo  il
previo   espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica    di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di  cui  all'articolo  20
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei  tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di  valutazione
di impatto ambientale». 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  individuati,
per ciascuna tipologia di impianto e  di  fonte,  gli  interventi  di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
modifiche  qualificate  come  sostanziali  ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
cui al periodo precedente non sono  considerati  sostanziali  e  sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6  gli  interventi  da
realizzare  sugli  impianti  fotovoltaici,  idroelettrici  ed  eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che  non  comportano
variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della
volumetria delle strutture e  dell'area  destinata  ad  ospitare  gli
impianti stessi, ne' delle opere  connesse.  Restano  ferme,  laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti  a  biomassa,  bioliquidi  e  biogas  non  sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e  quelli  totali  che
non modifichino la  potenza  termica  installata  e  il  combustibile
rinnovabile utilizzato. 
  4. Qualora il procedimento  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  sia  delegato  alle  Province,
queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo  modalita'  stabilite
dalle  stesse,  le  informazioni  e  i  dati   sulle   autorizzazioni
rilasciate. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 20. Verifica di assoggettabilita'. 
              1. Il proponente trasmette all'autorita' competente  il
          progetto preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in
          formato  elettronico,  ovvero  nei  casi   di   particolare
          difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,
          nel caso di progetti: 
              a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
          o essenzialmente per lo sviluppo ed il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) inerenti le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato  II  che  possano  produrre  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente; 
              c) elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
          a cura  del  proponente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana per i progetti di  competenza  statale,
          nel Bollettino Ufficiale della regione per  i  progetti  di
          rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
          interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il   proponente,
          l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,  il
          luogo ove possono essere consultati  gli  atti  nella  loro
          interezza ed i tempi entro i quali e' possibile  presentare
          osservazioni. In ogni caso copia integrale  degli  atti  e'
          depositata presso i comuni ove il progetto e'  localizzato.
          Nel  caso   dei   progetti   di   competenza   statale   la
          documentazione e' depositata anche  presso  la  sede  delle
          regioni e delle province ove il progetto e' localizzato.  I
          principali elaborati del progetto preliminare e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
              a)  un  sintetico  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
              b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul   sito   web
          dell'autorita' competente."