Art. 7 
 
Regimi di autorizzazione per la  produzione  di  energia  termica  da
                          fonti rinnovabili 
 
  1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici  sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei
lavori  da  parte  dell'interessato   all'amministrazione   comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) siano installati impianti aderenti o integrati  nei  tetti  di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi; 
    b) la superficie dell'impianto non sia  superiore  a  quella  del
tetto su cui viene realizzato; 
    c) gli interventi non ricadano  nel  campo  di  applicazione  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
  2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a),  e  dell'articolo
123, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi  di
installazione di  impianti  solari  termici  sono  realizzati  previa
comunicazione secondo le modalita' di cui  al  medesimo  articolo  6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o  su  loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici; 
    b) gli impianti siano realizzati al di fuori della  zona  A),  di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile  1968,  n.
1444. 
  3. All'articolo 6, comma 2,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  edilizia,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  sono
soppresse  le  parole:  «e  termici,  senza  serbatoio  di   accumulo
esterno». 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
stabilite le prescrizioni per la posa  in  opera  degli  impianti  di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e  sono
individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6. 
  5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a),  e  dell'articolo
123, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli  interventi  di
installazione di impianti di produzione di energia termica  da  fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1  a  4,  realizzati
negli edifici esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati  annessi  e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda  e  di  aria  per
l'utilizzo  nei  medesimi  edifici,   sono   soggetti   alla   previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6. 
  6. I procedimenti pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono regolati  dalla  previgente  disciplina,  ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo. 
  7. L'installazione di pompe di  calore  da  parte  di  installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 
 
          Note all'art. 7: 
              - si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115  (Attuazione
          della direttiva 2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli
          usi  finali  dell'energia  e   i   servizi   energetici   e
          abrogazione della direttiva 93/76/CEE): 
              "3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma
          1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n.  10,  in
          materia di assimilazione  alla  manutenzione  straordinaria
          degli interventi di utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia,  di  conservazione,  risparmio  e  uso   razionale
          dell'energia  in  edifici  ed  impianti  industriali,   gli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica  che
          prevedano l'installazione di singoli generatori eolici  con
          altezza complessiva non superiore a 1,5  metri  e  diametro
          non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
          o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
          con la stessa inclinazione e lo stesso  orientamento  della
          falda e i cui componenti non  modificano  la  sagoma  degli
          edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
          ordinaria  e  non  sono  soggetti  alla  disciplina   della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive    modificazioni,    qualora    la    superficie
          dell'impianto non sia superiore a quella del tetto  stesso.
          In tale caso, fatti salvi i casi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192, e successive  modificazioni,  e'  sufficiente
          una comunicazione preventiva al Comune." 
              - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della L. 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - si riporta il testo dell'articolo 6  e  dell'articolo
          123,  comma  1,  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380: 
              "Art. 6. (L) Attivita' edilizia libera. 
              (legge 28 gennaio 1977, n.  10,  art.  9,  lettera  c);
          legge 9  gennaio  1989,  n.  13,  art.  7,  commi  1  e  2;
          decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.  9,  art.  7,  comma  4,
          convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni contenute nel  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i  seguenti  interventi
          sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio, non  comportino  aumento  del  numero  delle
          unita'  immobiliari  e  non   implichino   incremento   dei
          parametri urbanistici; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari,  fotovoltaici  e  termici,  senza
          serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da
          realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
              3. L'interessato agli interventi  di  cui  al  comma  2
          allega  alla  comunicazione  di  inizio   dei   lavori   le
          autorizzazioni eventualmente obbligatorie  ai  sensi  delle
          normative di settore e, limitatamente  agli  interventi  di
          cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  2,   i   dati
          identificativi dell'impresa alla quale intende affidare  la
          realizzazione dei lavori. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di
          inizio dei lavori, trasmette  all'amministrazione  comunale
          una relazione tecnica provvista di data certa  e  corredata
          degli  opportuni  elaborati  progettuali,  a  firma  di  un
          tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
          avere rapporti di  dipendenza  con  l'impresa  ne'  con  il
          committente   e   che   asseveri,    sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e
          che per essi la normativa statale e regionale  non  prevede
          il rilascio di un titolo abilitativo. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento catastale nel  termine  di  cui  all'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b) possono individuare  ulteriori  interventi  edilizi,
          tra quelli indicati nel comma  2,  per  i  quali  e'  fatto
          obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
          di cui al comma 4; 
              c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti   per   la
          relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
          minimo fissato dal medesimo comma. 
              7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori
          ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,  di
          cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari  a  258  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8. Al fine di semplificare il rilascio del  certificato
          di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e
          2, il certificato stesso, ove previsto,  e'  rilasciato  in
          via  ordinaria  con  l'esame  a  vista.  Per  le   medesime
          attivita', il termine previsto dal primo periodo del  comma
          2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.  37,  e'
          ridotto a trenta giorni." 
              "Art.  123.  (L)  Progettazione,  messa  in  opera   ed
          esercizio di edifici e di impianti. 
              (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) 
              1.  Ai  nuovi  impianti,  lavori,   opere,   modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 17, commi 3 e  4,  nel  rispetto  delle  norme
          urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
          interventi di  utilizzo  delle  fonti  di  energia  di  cui
          all'articolo 1 della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  in
          edifici  ed  impianti  industriali  non  sono  soggetti  ad
          autorizzazione specifica e  sono  assimilati  a  tutti  gli
          effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti  solari
          e di pompe di calore da parte di installatori  qualificati,
          destinati unicamente alla produzione di acqua  calda  e  di
          aria negli edifici esistenti e negli spazi  liberi  privati
          annessi,   e'    considerata    estensione    dell'impianto
          idrico-sanitario gia' in opera." 
              - il decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2
          aprile 1968,  n.  1444  (Limiti  inderogabili  di  densita'
          edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati  e
          rapporti massimi  tra  spazi  destinati  agli  insediamenti
          residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
          attivita' collettive, al verde pubblico o  a  parcheggi  da
          osservare ai fini  della  formazione  dei  nuovi  strumenti
          urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
          dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.