Art. 9 Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica 1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi."; b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca."; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG)."; c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata."; d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse."; e) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16."; f) all'articolo 16, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto".
Note all'art. 9: - si riporta il testo degli artt. 1, 3, 6, 8, 12 e 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificati dal presente decreto: "Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze 1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto. 2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni: a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C; b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C; c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C. 3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. 3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. 4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. 5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile. 6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale. 7. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 8. E' esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore. 10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorita' competente." "Art. 3 Assegnazione del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. 2. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM. 2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Universita' statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca gia' assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. 6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari; b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; c) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; d) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa; e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati. 7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG). 8. Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarita' a piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare. 11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'." "Art. 6 Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale 1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata dall'autorita' competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'. 3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche e' rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM. 3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata. 4. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta. 6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze. 7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione." "Art. 8 Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca 1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorita' competente. 2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse. 3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante. 4. La concessione puo' essere accordata per la durata di trenta anni. 5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorita' competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilita' di lungo periodo; b) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria; c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche." " Art. 12 Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico 1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacita' tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale. 2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorita' competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16." "Art. 16 Canoni e contributi 1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso. 2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione. 3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2. 4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresi' dovuti dai concessionari i seguenti contributi: a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione. 5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW. 5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto. 6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT. 8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. 9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalita' di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo. 10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. 11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.