Art. 3 
 
           Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 
 
  1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in  conformita'
al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali  e  in  particolare  alle
prescrizioni in materia di sicurezza dei  dati,  nonche'  al  decreto
ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  f),
del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 
  2. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  e'  responsabile  dello  sviluppo,   del
funzionamento e della gestione dei sistemi  informatici  del  dominio
giustizia. 
  3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di  livello
distrettuale  o  interdistrettuale,  secondo  le  specifiche  di  cui
all'articolo 34. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          ministeriale 27 marzo 2000,  n.  264  (Regolamento  recante
          norme  per  la  tenuta  dei  registri  presso  gli   uffici
          giudiziari): 
              «Art.1 (Definizioni). - 1. Agli  effetti  del  presente
          regolamento, si intende per: 
                a)  «registri»:  i  registri  tenuti,  a  cura  delle
          cancellerie  o  delle   segreterie,   presso   gli   uffici
          giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da  leggi
          speciali    o    da    regolamenti,    comunque    connessi
          all'espletamento delle attribuzioni e  dei  servizi  svolti
          dall'Amministrazione della giustizia; 
                b)  «atti»:  gli  atti  formati  o  comunicati  dalle
          cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari; 
                c) «tenuta dei registri»: la  formazione,  l'uso,  la
          conservazione, la custodia, l'esibizione di registri; 
                d)   «regole    tecniche»:    le    regole    emanate
          dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione  ai  sensi  del  decreto  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; 
                e) «codice di identificazione»: il codice  idoneo  ad
          assicurare l'identificazione della persona  che  accede  ai
          registri; 
                f)  «regole  procedurali»:  le  regole  emanate,   in
          ossequio alle esigenze relative alla  integrita'  fisica  e
          logica dei dati, con decreto del Ministro  della  giustizia
          sulla tipologia dei dati stessi da inserire  negli  atti  e
          nei registri anche ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748; 
                g)    «responsabile    dei    sistemi     informativi
          automatizzati»: il dirigente generale o equiparato  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,
          n. 39.».