Art. 4 
 
Gestore della  posta  elettronica  certificata  del  Ministero  della
                              giustizia 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  all'articolo  19,  il  Ministero  della
giustizia si avvale di  un  proprio  servizio  di  posta  elettronica
certificata    conforme    a    quanto    previsto     dal     codice
dell'amministrazione digitale. 
  2. Gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  degli  uffici
giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per  i  servizi  di
cui al presente decreto, sono  pubblicati  sul  portale  dei  servizi
telematici e rispettano le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
dei messaggi  transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta
elettronica certificata per cinque anni.