Art. 6 
 
                   Portale dei servizi telematici 
 
  1. Il portale dei servizi telematici consente  l'accesso  da  parte
dell'utente privato alle informazioni, ai  dati  e  ai  provvedimenti
giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo  51  del  codice  in
materia di protezione dei dati personali. 
  2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  3. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
soggetti abilitati esterni i servizi  di  consultazione,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
di pagamento telematico, secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  del
presente decreto. 
  5. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
soggetti abilitati e degli utenti privati,  in  un'apposita  area,  i
documenti che  contengono  dati  sensibili  oppure  che  eccedono  le
dimensioni del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  cui
all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  di
cui all'articolo 26. 
  6.  Il  portale  dei  servizi  telematici  consente  accesso  senza
l'impiego di  apposite  credenziali,  sistemi  di  identificazione  e
requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
sui  servizi  telematici  del  dominio   giustizia,   alle   raccolte
giurisprudenziali e alle  informazioni  essenziali  sullo  stato  dei
procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 51  (Principi  generali).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalle disposizioni processuali  concernenti
          la visione e il rilascio di estratti e di copie di  atti  e
          documenti, i dati identificativi delle  questioni  pendenti
          dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni  ordine  e  grado
          sono resi  accessibili  a  chi  vi  abbia  interesse  anche
          mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
          sito istituzionale  della  medesima  autorita'  nella  rete
          Internet. 
              2. Le sentenze  e  le  altre  decisioni  dell'autorita'
          giudiziaria  di  ogni  ordine   e   grado   depositate   in
          cancelleria  o  segreteria  sono  rese  accessibili   anche
          attraverso il sistema informativo e il  sito  istituzionale
          della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le
          cautele previste dal presente capo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005 n. 82: 
              «Art. 64(Modalita' di accesso  ai  servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto  che  richiede  il  servizio.
          L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale    dei    servizi    e'    comunque    consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              3. ».