Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici 1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note alle premesse. - Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note alle premesse.