Art. 7 
 
            Registro generale degli indirizzi elettronici 
 
  1. Il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito  dal
Ministero  della  giustizia,  contiene  i   dati   identificativi   e
l'indirizzo di posta elettronica certificata dei  soggetti  abilitati
esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
legge dello Stato, il registro generale degli  indirizzi  elettronici
e' costituito mediante i dati contenuti negli  elenchi  riservati  di
cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2,  inviati  al
Ministero della giustizia  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 34. 
  3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di  cui
al comma 2, il  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  e'
costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi
dell'articolo 34. 
  4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che  non  operano
nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito nella legge del 28  gennaio  2009  n.  2,  con  le
modalita' di cui al comma 10  del  medesimo  articolo  e  secondo  le
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
  6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'  accessibile
ai soggetti abilitati mediante le specifiche  tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per  il  testo  dell'art.  16  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note alle premesse.