Art. 8 
 
        Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni 
 
  1.  I  sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   mettono   a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
accettazione e trasmissione dei  dati  e  dei  documenti  informatici
nonche'  di  consultazione  e  gestione  del  fascicolo  informatico,
secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 
  2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'  effettuato  con  le
modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo  34,
che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 
  3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
di legittimazione e le credenziali di accesso  al  sistema  da  parte
delle strutture e dei soggetti abilitati interni.