Art. 9 
 
      Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 
 
  1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  raccogliendo
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli  allegati,  le
ricevute di posta elettronica certificata e i dati  del  procedimento
medesimo da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie  informatiche  dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 
  2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
sistema  documentale   del   Ministero   della   giustizia   dedicata
all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti  informatici,
prodotti sia  all'interno  che  all'esterno,  secondo  le  specifiche
tecniche di cui all'articolo 34. 
  3. La tenuta e conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale
alla tenuta e  conservazione  del  fascicolo  d'ufficio  su  supporto
cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei  documenti
originali  unici   su   supporto   cartaceo   previsti   dal   codice
dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. 
  4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
    a)  dell'ufficio  titolare  del   procedimento,   che   cura   la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
    b) dell'oggetto del procedimento; 
    c) dell'elenco dei documenti contenuti. 
  5. Il fascicolo informatico e' formato  in  modo  da  garantire  la
facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi  contenuti  in
relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita'
dei singoli documenti. 
  6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono  definite
le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico.