Art. 3
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta
dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita' applicabile a norma dell'articolo 16.
Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a
norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformita', e
appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione CE di conformita' per un periodo di dieci anni dopo che
il giocattolo e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche' delle
modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si
dichiara la conformita' di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei
giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso,
tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto
un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le
dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante
puo' essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua
italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale
autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.