Art. 3 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto dell'immissione dei  loro  giocattoli  sul  mercato,  i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. 
  2. I fabbricanti preparano  la  documentazione  tecnica  prescritta
dall'articolo 18  ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura  di
valutazione della conformita' applicabile a norma  dell'articolo  16.
Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura,  i  fabbricanti  redigono,  a
norma dell'articolo  13,  una  dichiarazione  CE  di  conformita',  e
appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione CE di conformita' per un periodo di dieci anni dopo che
il giocattolo e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme.   Tengono   debitamente   conto   delle   modifiche   della
progettazione o delle caratteristiche del giocattolo,  nonche'  delle
modifiche delle norme  armonizzate  con  riferimento  alle  quali  si
dichiara la conformita' di un giocattolo. 
  5.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono,  per  proteggere
la salute e la  sicurezza  dei  consumatori,  prove  a  campione  dei
giocattoli  commercializzati,  svolgono  indagini  e,  se  del  caso,
tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non  conformi  e  dei
richiami  di  giocattoli  e  informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli  sia  apposto
un numero di tipo, di lotto, di serie, di  modello  oppure  un  altro
elemento che consenta la loro  identificazione,  oppure,  qualora  le
dimensioni o la natura del  giocattolo  non  lo  consentano,  che  le
informazioni  prescritte  siano  fornite  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento del giocattolo. 
  7. I fabbricanti indicano sul giocattolo  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio'  non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui  il  fabbricante
puo' essere contattato. 
  8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite  almeno  in  lingua
italiana. 
  9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo  di  credere  che  un
giocattolo che hanno  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
pertinente   normativa   comunitaria   di   armonizzazione   prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere  conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti  ne
informano  immediatamente  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva adottata. 
  10. I fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  delle
autorita'  competenti  forniscono  tutte   le   informazioni   e   la
documentazione  necessarie  per   dimostrare   la   conformita'   del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano  con  tale
autorita', ove  richiesto  dalle  medesime,  in  ordine  alle  azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che  essi
hanno immesso sul mercato, compresi  il  ritiro  e  il  richiamo  dei
giocattoli non conformi.