Art. 4
Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la
dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica per un
periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente,
fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformita' di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorita' competente, in ordine
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che rientrano nel loro mandato.