Art. 5
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura
di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di
conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando
esso non e' stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo
presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e
l'autorita' di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei
processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con
particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela
ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e' sotto
la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un
giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza
dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli
commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un
registro dei reclami, nonche' dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori
ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo
l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di
conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica
possa essere resa disponibile a tale autorita'.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali
autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.