Art. 6
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle
prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la
marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua
italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e
all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e
all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un
giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il
fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo
economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e' sotto
la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita' alle prescrizioni di
cui all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si
assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,
i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello
sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto
e collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in
ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e
il richiamo dei giocattoli non conformi.