Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il
proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un
giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita'
alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne
condizionata.