Art. 8
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorita'
di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo
abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al
comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato
del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci
anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori
economici.