Art. 10 
 
 
                        Cittadinanza italiana 
 
  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  accerta  il  possesso  della
cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto  dal
comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti. 
  2. Per accertare lo stato di  cittadinanza,  il  capo  dell'ufficio
consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo  uso  di
tutti i mezzi di prova ammessi  dalla  legislazione  nazionale  e  da
quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione
sulla loro forza probatoria.