Art. 10 Cittadinanza italiana 1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti. 2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.