Art. 13 
 
 
                     Pubblicazioni matrimoniali 
 
  1.  Le  pubblicazioni  di  cui  all'articolo  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino
che  intende  contrarre  matrimonio  dinanzi  al  capo   dell'ufficio
consolare  sono  effettuate  presso  l'ufficio  consolare  nella  cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente. 
  2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto
all'estero dinanzi alle autorita' straniere. 
  3.  Le  pubblicazioni  di  cui  al  comma  I  hanno  luogo  in  via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.
69. 
  4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate  in  forma
cartacea  nell'albo  consolare,  continuano  ad  avere   effetto   di
pubblicita' legale, al pari delle  pubblicazioni  disposte  nei  siti
informatici. 
  5. La richiesta della  pubblicazione  di  matrimonio  in  Italia  o
presso l'ufficio consolare di  residenza  degli  sposi  e'  trasmessa
direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione. 
  6. Per quanto  riguarda  il  non  cittadino  il  capo  dell'ufficio
consolare si attiene a quanto  stabilito  dall'articolo  116,  codice
civile. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'art.  54  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e'  il
          seguente: 
              «Art.  54  (Attivita'  d'ufficio).  -  1.  Ricevuta  la
          richiesta  della  pubblicazione,  l'ufficiale  dello  stato
          civile redige processo verbale in  cui  indica  l'identita'
          delle persone  comparse,  la  richiesta  a  lui  fatta,  le
          dichiarazioni degli sposi  o  di  chi  li  rappresenta,  la
          documentazione acquisita, la durata della  pubblicazione  o
          se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede  quindi,
          all'affissione  con  atto   separato   sul   quale   annota
          l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione. 
              2. Il processo verbale e l'atto affisso  sono  inseriti
          negli archivi di cui all'articolo 10 con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 21, comma 1». 
              - Il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69 e' il seguente: 
              «Art.  32  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi   al
          mantenimento di documenti in forma cartacea). -  1.  A  far
          data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione  di
          atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
          pubblicita'   legale   si   intendono   assolti   con    la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 
              2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni. 
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1°  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo
          27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.». 
              - Il testo  dell'art.  116  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.   116.   (Matrimonio   dello   straniero    nella
          Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre  matrimonio
          nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello  stato
          civile  una  dichiarazione  dell'autorita'  competente  del
          proprio paese, dalla quale risulti che giusta  le  leggi  a
          cui e' sottoposto  nulla  osta  al  matrimonio  nonche'  un
          documento  attestante  la  regolarita'  del  soggiorno  nel
          territorio italiano. 
              Anche  lo   straniero   e'   tuttavia   soggetto   alle
          disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1,
          2 e 4, 88 e 89. 
              Lo  straniero  che  ha  domicilio  o  residenza   nella
          Repubblica deve inoltre far fare la  pubblicazione  secondo
          le disposizioni di questo codice.».