Art. 13 Pubblicazioni matrimoniali 1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente. 2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere. 3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici. 5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione. 6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il seguente: «Art. 54 (Attivita' d'ufficio). - 1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione. 2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1». - Il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e' il seguente: «Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». - Il testo dell'art. 116 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 116. (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano. Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.».