Art. 14 Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio 1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile. 3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette: a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi; b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore. 4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art.100, primo e secondo comma del Codice Civile e' il seguente: «Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della pubblicazione). - Il tribunale su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione. Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.». - Il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il seguente: «Art. 58 (Omissione della pubblicazione). - Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.». - Il testo dell'art. 84 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 84 (Eta'). - I minori di eta' non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.». - Il testo dell'art. 101 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.».