Art. 14 
 
 
       Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare,  nei  limiti  previsti  ed  alle
condizioni stabilite agli articoli 100,  secondo  comma,  del  codice
civile e 58 del decreto del Presidente della  Repubblica  3  novembre
2000, n. 396, puo'  ridurre,  per  gravi  motivi,  il  termine  delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso
gli uffici consolari ed  in  Italia.  L'atto  di  notorieta'  di  cui
all'articolo 100, secondo comma, del  codice  civile,  e'  effettuato
presso lo stesso o altro ufficio consolare. 
  2. Il capo dell'ufficio  consolare  puo',  altresi',  ammettere  al
matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni,  secondo
quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile. 
  3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei  poteri
di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette: 
  a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa  dalle
pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune  di
iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi; 
  b) le domande di ammissione al matrimonio  ai  sensi  dell'articolo
84, secondo comma, del codice civile, al tribunale  per  i  minorenni
nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima
residenza del minore. 
  4. In  caso  di  matrimonio  in  imminente  pericolo  di  vita,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art.100,  primo  e  secondo  comma  del
          Codice Civile e' il seguente: 
              «Art. 100 (Riduzione  del  termine  e  omissione  della
          pubblicazione).   -   Il   tribunale   su   istanza   degli
          interessati, con decreto non impugnabile emesso  in  camera
          di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo'  ridurre,
          per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo
          caso  la  riduzione  del  termine   e'   dichiarata   nella
          pubblicazione. 
              Puo' anche autorizzare, con le  stesse  modalita',  per
          cause gravissime, l'omissione della  pubblicazione,  quando
          gli  sposi  davanti  al  cancelliere  dichiarano  sotto  la
          propria  responsabilita'  che  nessuno  degli   impedimenti
          stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si  oppone  al
          matrimonio.». 
              -  Il  testo  dell'art.  58  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e'  il
          seguente: 
              «Art. 58 (Omissione della pubblicazione). -  Quando  e'
          stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi
          dell'articolo 100, primo  comma,  del  codice  civile,  gli
          sposi per essere ammessi alla celebrazione del  matrimonio,
          devono  presentare  all'ufficiale  dello  stato  civile  il
          provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo  52,
          comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51,
          comma 1.». 
              - Il  testo  dell'art.  84  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 84  (Eta').  -  I  minori  di  eta'  non  possono
          contrarre matrimonio. 
              Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la
          sua maturita' psico-fisica e la  fondatezza  delle  ragioni
          addotte, sentito il pubblico ministero,  i  genitori  o  il
          tutore, puo' con decreto  emesso  in  camera  di  consiglio
          ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
          i sedici anni. 
              Il decreto e' comunicato al  pubblico  ministero,  agli
          sposi, ai genitori e al tutore. 
              Contro il decreto puo'  essere  proposto  reclamo,  con
          ricorso alla corte d'appello,  nel  termine  perentorio  di
          dieci giorni dalla comunicazione. 
              La   corte   d'appello   decide   con   ordinanza   non
          impugnabile, emessa in camera di consiglio. 
              Il decreto acquista  efficacia  quando  e'  decorso  il
          termine previsto nel  quarto  comma  senza  che  sia  stato
          proposto reclamo.». 
              - Il testo  dell'art.  101  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
          Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli  sposi,
          l'ufficiale dello stato civile  del  luogo  puo'  procedere
          alla celebrazione  del  matrimonio  senza  pubblicazione  e
          senza l'assenso al  matrimonio,  se  questo  e'  richiesto,
          purche' gli sposi prima giurino che non esistono  tra  loro
          impedimenti non suscettibili di dispensa. 
              L'ufficiale dello stato civile  dichiara  nell'atto  di
          matrimonio  il  modo  con  cui  ha  accertato   l'imminente
          pericolo di vita.».