Art. 15 Modalita' di celebrazione del matrimonio 1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare. Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza. 2. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale. 3. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 107 del Codice Civile e' il seguente: «Art.107 (Forma della celebrazione). - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.». - Il testo dell'art. 110 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 110 (Celebrazione fuori della casa comunale). - Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.».