Art. 15 
 
 
              Modalita' di celebrazione del matrimonio 
 
  1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella  sede  consolare.
Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare  per
impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza. 
  2. Il funzionario celebrante  adempie  alle  formalita'  prescritte
dall'articolo 107 del  codice  civile,  e,  se  del  caso,  prima  di
ricevere le dichiarazioni,  porta  a  conoscenza  degli  sposi,  alla
presenza dei testimoni la possibile inefficacia del  loro  matrimonio
nell'ordinamento locale. 
  3. Se il matrimonio e' celebrato fuori  della  sede  consolare,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo  dell'art.  107  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.107  (Forma  della  celebrazione).  -  Nel  giorno
          indicato dalle parti l'ufficiale dello stato  civile,  alla
          presenza di due testimoni, anche se  parenti,  da'  lettura
          agli sposi  degli  articoli  143,  144  e  147;  riceve  da
          ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra,  la
          dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente
          in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse  sono
          unite in matrimonio. 
              L'atto   di   matrimonio    deve    essere    compilato
          immediatamente dopo la celebrazione.». 
              - Il testo  dell'art.  110  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 110 (Celebrazione fuori della casa  comunale).  -
          Se uno degli sposi, per infermita' o per altro  impedimento
          giustificato   all'ufficio   dello   stato    civile,    e'
          nell'impossibilita'  di   recarsi   alla   casa   comunale,
          l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in  cui
          si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
          testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
          l'articolo 107.».