Art. 16 Matrimonio per procura 1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare. 2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia. 3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE. 4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione. 6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.
Note all'art. 16: - Il testo del secondo comma dell'art. 111 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 111 (Celebrazione per procura). - (omissis) La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. (omissis)». Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il seguente: «Art. 17 (Trasmissione di atti). - L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un comune a sua scelta.».