Art. 16 
 
 
                       Matrimonio per procura 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura
quando uno degli sposi risiede fuori  dello  Stato  in  cui  ha  sede
l'ufficio consolare. 
  2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando
lo sposo assente risiede in Italia. 
  3. La  valutazione  dei  gravi  motivi  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal  tribunale  del
luogo di ultima residenza  in  Italia  dell'altro  sposo  ovvero  dal
tribunale nel cui circondario si trova il suo  Comune  di  iscrizione
AIRE. 
  4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma
3, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. Il funzionario consolare  puo'  rifiutare  la  celebrazione  del
matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente
non risiede nella circoscrizione. 
  6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui
al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento  ivi
previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante,  per
il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo del secondo comma dell'art. 111  del  Codice
          Civile e' il seguente: 
              «Art. 111 (Celebrazione per procura). - (omissis) 
              La celebrazione del matrimonio per procura  puo'  anche
          farsi se uno degli sposi risiede  all'estero  e  concorrono
          gravi  motivi  da  valutarsi  dal   tribunale   nella   cui
          circoscrizione risiede l'altro sposo.  L'autorizzazione  e'
          concessa con decreto non impugnabile emesso  in  camera  di
          consiglio, sentito il pubblico ministero. 
              (omissis)». 
              Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il seguente: 
              «Art.  17  (Trasmissione  di   atti).   -   L'autorita'
          diplomatica   o   consolare   trasmette   ai   fini   della
          trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti  relativi
          al  cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale
          dello stato civile del comune in  cui  l'interessato  ha  o
          dichiara che intende stabilire la propria  residenza,  o  a
          quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
          residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
          iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero,  se
          egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
          nascita o di residenza della madre  o  del  padre  di  lui,
          ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di  matrimonio,
          se gli sposi risiedono in comuni diversi,  saranno  inviati
          ad entrambi i  comuni,  dando  ad  essi  comunicazione  del
          doppio invio. Nel caso in cui non e'  possibile  provvedere
          con i criteri sopra indicati,  l'interessato,  su  espresso
          invito  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare,   dovra'
          indicare un comune a sua scelta.».