Art. 18 
 
 
                 Trasmissione di atti di matrimonio 
 
  1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri  eventuali
competenti uffici in Italia gli atti relativi a  matrimoni  celebrati
dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti. 
  2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati  in
forma religiosa quando la legge  locale  li  riconosce  agli  effetti
civili.