Art. 19 
 
 
              Rettificazione degli atti di stato civile 
 
  1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti
dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui  circondario
trovasi trascritto o  avrebbe  dovuto  essere  trascritto  l'atto  da
rettificarsi.