Art. 20 
 
 
              Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi 
 
  1.Il cittadino che risiede all'estero puo'  presentare  all'ufficio
consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
di cui al Titolo X del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro  al  prefetto  della
provincia in cui si trova il Comune in cui costui  ha  avuto  la  sua
ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui  si  trova
il Comune di iscrizione AIRE del richiedente. 
  2. Nel caso  di  domanda  presentata  ai  sensi  del  comma  1,  le
affissioni previste dagli articoli 86 e 90  sono  effettuate  in  via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.
69. 
  3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni,  effettuate  in
forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad  avere  effetto  di
pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo degli artt. 86 e 90  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' il
          seguente: 
              «Art. 86 (Affissioni). - 1. Qualora la richiesta appaia
          meritevole  di   essere   presa   in   considerazione,   il
          richiedente  e'  autorizzato  a  fare  affiggere   all'albo
          pretorio  del  comune  di  nascita  e  del  comune  di  sua
          residenza attuale  un  avviso  contenente  il  sunto  della
          domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta
          consecutivi  e   deve   risultare   dalla   relazione   del
          responsabile fatta in calce all'avviso. 
              2.  Con  il   decreto   con   cui   si   autorizza   la
          pubblicazione,  si  puo'  prescrivere  che  il  richiedente
          notifichi a determinate persone il sunto della domanda.». 
              «Art.  90  (Affissione).   -   Il   prefetto,   assunte
          informazioni sulla domanda, se  la  ritiene  meritevole  di
          essere presa in considerazione, autorizza con  suo  decreto
          il richiedente  a  fare  affiggere  all'albo  pretorio  del
          comune di nascita  e  di  attuale  residenza  del  medesimo
          richiedente un avviso contenente il  sunto  della  domanda.
          L'affissione  deve  avere  la  durata  di   giorni   trenta
          consecutivi e deve  risultare  dalla  relazione  fatta  dal
          responsabile in calce all'avviso.». 
              - Per il testo dell'art. 32 della legge 18 luglio 2009,
          n. 69, si vedano le note all'art. 13.