Art. 20 Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi 1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente. 2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.
Note all'art. 20: Il testo degli artt. 86 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' il seguente: «Art. 86 (Affissioni). - 1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente e' autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si puo' prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.». «Art. 90 (Affissione). - Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.». - Per il testo dell'art. 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69, si vedano le note all'art. 13.