Art. 7 
 
 
                        Domicilio e residenza 
 
  1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare  sono
determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del  codice
civile. 
  2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare  privo  di
personale abilitato all'esercizio di determinate  funzioni  consolari
sono  considerati  residenti  nella  circoscrizione  della   missione
diplomatica  o  dell'ufficio  consolare  cui  le  relative   funzioni
competono. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il  testo  dell'art.  43  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 43 (Domicilio e residenza). - Il domicilio di una
          persona e' nel luogo in  cui  essa  ha  stabilito  la  sede
          principale dei suoi affari e interessi. 
              La residenza e' nel luogo  in  cui  la  persona  ha  la
          dimora abituale.». 
              - Il  testo  dell'art.  44  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.  44  (Trasferimento   della   residenza   e   del
          domicilio). - Il trasferimento  della  residenza  non  puo'
          essere opposto ai terzi di buona  fede,  se  non  e'  stato
          denunciato nei modi prescritti dalla legge. 
              Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e
          la residenza e trasferisce questa  altrove,  di  fronte  ai
          terzi  di  buona  fede  si  considera  trasferito  pure  il
          domicilio, se non si e'  fatta  una  diversa  dichiarazione
          nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della
          residenza.». 
              - Il  testo  dell'art.  45  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.  45  (Domicilio  dei  coniugi,   del   minore   e
          dell'interdetto). - Ciascuno  dei  coniugi  ha  il  proprio
          domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede  principale
          dei propri affari o interessi. 
              Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza  della
          famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o
          il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o  ne  sono
          cessati gli effetti civili o comunque non hanno  la  stessa
          residenza, il minore ha il domicilio del  genitore  con  il
          quale convive. 
              L'interdetto ha il domicilio del tutore.». 
              - Il  testo  dell'art.  46  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 46 (Sede delle persone giuridiche). -  Quando  la
          legge fa dipendere determinati effetti  dalla  residenza  o
          dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo  al
          luogo in cui e' stabilita la loro sede. 
              Nei  casi  in  cui   la   sede   stabilita   ai   sensi
          dell'articolo 16 o  la  sede  risultante  dal  registro  e'
          diversa da quella effettiva, i  terzi  possono  considerare
          come sede della persona giuridica anche quest'ultima.». 
              - Il  testo  dell'art.  47  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 47 (Elezione di domicilio). -  Si  puo'  eleggere
          domicilio speciale per determinati atti o affari . 
              Questa   elezione   deve   farsi   espressamente    per
          iscritto.».