Art. 8 
 
 
                         Schedario consolare 
 
  1. Presso ogni ufficio consolare e'  mantenuto  uno  schedario  dei
cittadini residenti nella circoscrizione che  va  tenuto  aggiornato,
tenuto conto delle circostanze locali. 
  2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario  e'  subordinata
al possesso della cittadinanza e  comunque  non  ne  costituisce  una
prova.  Della  suddetta  iscrizione  l'ufficio   consolare   rilascia
certificazione ai soli cittadini residenti. 
  3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati  anagrafici  e
professionali, anche degli atti o  fatti  che  producono  la  perdita
della  cittadinanza  o  dei  diritti  civili   od   una   restrizione
nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile  ai
fini della tutela degli interessi del connazionale.