Art. 8 Schedario consolare 1. Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali. 2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti. 3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.