Art. 9 
 
 
         Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE 
 
  1.  Sulla  base  dei  dati  contenuti  nello   schedario   previsto
dall'articolo  8,  l'ufficio  consolare   della   circoscrizione   di
immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano
competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle
dichiarazioni fornite dai cittadini  italiani  che  trasferiscono  la
propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero  a  quelle
relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle  concernenti  il
cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.