Art. 9 Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE 1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.