Art. 16 
 
 
                               Oggetto 
 
   1. In attesa  della  loro  soppressione  o  razionalizzazione,  le
disposizioni di  cui  al  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la
conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. 
  2. Le medesime disposizioni individuano le fonti  di  finanziamento
del complesso delle spese delle  province  ubicate  nelle  regioni  a
statuto ordinario. 
  3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
senza vincolo di destinazione.