Art. 17 
  
  
            Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
  
   1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato
delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi
1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari  al  12,5  per
cento. A decorrere dall'anno 2011 le  province  possono  aumentare  o
diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
delibera  di  variazione   sul   sito   informatico   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione  delle
suddette delibere di variazione. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il  modello  di  denuncia
dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29  ottobre  1961,
n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.
L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia  delle
entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione   degli   importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  relativi
all'imposta di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge  n.  1216
del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non  onerose  con
l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,  in  tutto  o  in  parte,
delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
  5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
di cui al presente articolo  nei  confronti  delle  province  ubicate
nelle regioni a statuto  speciale  e  delle  province  autonome  sono
stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con  le  procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009. 
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato  decreto  legislativo
n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  sono  modificate  le   misure   dell'imposta
provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto  ministeriale  27
novembre 1998, n. 435,  in  modo  che  sia  soppressa  la  previsione
specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A.  e  la
relativa  misura  dell'imposta  sia  determinata  secondo  i  criteri
vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 
  7. Con il disegno di legge di stabilita',  ovvero  con  disegno  di
legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  di
cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446  del  1997,
in conformita' alle seguenti norme generali: 
    a)   individuazione   del    presupposto    dell'imposta    nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
intestazioni; 
    b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
altro intestatario del bene mobile registrato; 
    c)  delimitazione  dell'oggetto  dell'imposta   ad   autoveicoli,
motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; 
    d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli  nuovi  e
usati  in  relazione  alla  potenza  del  motore  e  alla  classe  di
inquinamento; 
    e) coordinamento  ed  armonizzazione  del  vigente  regime  delle
esenzioni ed agevolazioni; 
    f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza  o
sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
  8. Salvo quanto previsto dal comma 6,  fino  al  31  dicembre  2011
continua ad essere attribuita alle province l'IPT  con  le  modalita'
previste  dalla  vigente  normativa.  La  riscossione   puo'   essere
effettuata  dall'ACI  senza  oneri  per  le  province,  salvo  quanto
previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 60, del citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              «Art. 60 (Attribuzione alle province e  ai  comuni  del
          gettito di imposte erariali.). - 1. Il gettito dell'imposta
          sulle  assicurazioni  contro  la   responsabilita'   civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi
          i ciclomotori, al netto del contributo di cui  all'art.  6,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
          419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i
          pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli  sono
          iscritti ovvero, per le macchine  agricole,  alle  province
          nel cui territorio risiede l'intestatario  della  carta  di
          circolazione. 
              2. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche'   del   Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle province delle somme ad esse  spettanti
          a norma dal comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
              4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia  Giulia
          e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  provvedono,  in  conformita'  dei   rispettivi
          statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del  comma  1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
              5. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          dal  1°  gennaio  1999  e  si  applicano  con   riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.». 
              - La legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  reca  «Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi.». 
              - Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, recante «Norme di  semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni»,   reca   «Disposizioni   in   materia    di
          riscossione». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 27 (Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale  e  delle  province  autonome).  -  1.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti   speciali,
          concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
          e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri  da
          essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'  interno  e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
          di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
          legislativi di cui all' art. 2 e secondo il  principio  del
          graduale superamento del criterio della  spesa  storica  di
          cui all' art. 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' art. 117, secondo  comma,  lettera  m),
          della Costituzione, conformemente a quanto  previsto  dall'
          art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
                a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
                b)   definiscono   i   principi    fondamentali    di
          coordinamento del sistema tributario con  riferimento  alla
          potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  in
          materia di tributi regionali, provinciali e locali; 
                c) individuano forme di fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
          di cui all' art. 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui  all'  art.  2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di  cui  all'  art.  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 56 del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              «Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione.).  -  1.
          Le province  possono,  con  regolamento  adottato  a  norma
          dell'art.  52,  istituire   l'imposta   provinciale   sulle
          formalita' di trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei
          veicoli richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,
          avente competenza nel  proprio  territorio,  ai  sensi  del
          R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui
          al regio decreto 29 luglio 1927, n.  1814,  e  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . 
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa determinata secondo le modalita' di  cui  al  comma
          11, le cui misure  potranno  essere  aumentate,  anche  con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e'
          dovuta per ciascun veicolo al momento  della  richiesta  di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito ed in virtu' dello  stesso  atto  devono  eseguirsi
          piu' formalita' di natura ipotecaria. Le  maggiorazioni  di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno  computate  ai  fini   della   determinazione   dei
          parametri utilizzati ai sensi del  decreto  legislativo  30
          giugno 1997, n.  244,  ai  fini  della  perequazione  della
          capacita' fiscale tra province. 
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di  esecutivita'  copia   autentica   della   deliberazione
          istitutiva o  modificativa  delle  misure  dell'imposta  al
          competente  ufficio  provinciale  del   pubblico   registro
          automobilistico e all'ente che  provvede  alla  riscossione
          per gli adempimenti  di  competenza.  L'aumento  tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla sua decorrenza e, qualora  esso  sia  deliberato  con
          riferimento alla stessa annualita' in cui  e'  eseguita  la
          notifica prevista dal  presente  comma,  opera  dalla  data
          della notifica stessa. 
              4. Con lo stesso regolamento di  cui  al  comma  1,  le
          province disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la
          contabilizzazione dell'imposta provinciale di  trascrizione
          e  i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione   delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa ai sensi dell'art. 13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n.  417.  Tali  attivita',  se  non  gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le  parti,
          allo   stesso   concessionario   del   pubblico    registro
          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
          provincia  nel  cui  territorio  sono  state  eseguite   le
          relative  formalita'  le  somme  riscosse   inviando   alla
          provincia stessa la relativa documentazione. In  ogni  caso
          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
          dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel  pubblico
          registro  automobilistico.  L'imposta   suppletiva   ed   i
          rimborsi devono essere richiesti nel termine  di  tre  anni
          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 
              5. Le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme  di
          attuazione. 
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate nei confronti  dei  contribuenti  che  ne  fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli autoveicoli muniti di carta  di  circolazione  per  uso
          speciale ed i rimorchi destinati a servire  detti  veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e' ridotta ad un quarto.  Analoga  riduzione,  da  operarsi
          sull'imposta indicata dalla tariffa approvata  con  decreto
          del Ministro delle finanze di cui al successivo  comma  11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di locazione di veicoli senza conducente, le  iscrizioni  e
          le  trascrizioni  gia'  esistenti  al   pubblico   registro
          automobilistico relative ai veicoli compresi  nell'atto  di
          fusione conservano la loro validita' ed  il  loro  grado  a
          favore del cessionario, senza-bisogno di alcuna  formalita'
          o annotazione. 
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del  c.c.  si  applica  un'imposta  pari  al
          doppio della relativa tariffa. 
              8. Relativamente agli atti societari e  giudiziari,  il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa  imposta  decorre  a  partire   dal   sesto   mese
          successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese  e
          comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione  alle
          parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione, le sanzioni e  gli  accessori  sono  soggette
          alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. 
              10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione   ed
          annotazione respinte dagli uffici provinciali del  pubblico
          registro  automobilistico  anteriormente  al   1°   gennaio
          dell'anno dal quale ha effetto il  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono  soggette,  nel  caso  di  ripresentazione  a
          partire da tale data, alla disciplina relativa  all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale  provinciale   eventualmente   versate   sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          stabilite   le   misure   dell'imposta    provinciale    di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da garantire il complessivo gettito  dell'imposta  erariale
          di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei  veicoli  al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.». 
              - Il decreto ministeriale 27  novembre  1998,  n.  435,
          reca «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56,
          comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione».