Art. 18 Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF 1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2. 4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 puo' essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto. 7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).»: «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.»: «Art. 52 (Oggetto dell'imposizione.). - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento. 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita'; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.».