Art. 18 
 
 
Soppressione   dei   trasferimenti   statali    alle    province    e
               compartecipazione provinciale all'IRPEF 
 
   1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota  della  compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, in modo tale da assicurare  entrate  corrispondenti
ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  alle
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2012  sono  soppressi  i  trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
all'indebitamento, in conto capitale alle province  delle  regioni  a
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
costituita, della conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
trasferimenti statali di cui al comma 2. 
  4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma  1  puo'  essere
successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel  predetto
comma 1, in misura corrispondente alla  individuazione  di  ulteriori
trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 
  5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e  il  relativo  gettito  spetta
allo Stato. A tal fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e'  rideterminato  l'importo  dell'accisa  sull'energia
elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
  6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un  gettito
non  inferiore  a  quello  della  soppressa  addizionale  provinciale
all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF  loro  devoluta
ai sensi del presente articolo  non  determinano  la  modifica  delle
aliquote di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 31,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2003).»: 
              «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
          comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67,  comma  3,
          della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  come  sostituito
          dall'art. 25, comma 5, della legge  28  dicembre  2001,  n.
          448, e' stabilita nella misura del 6,5 per  cento.  Per  lo
          stesso  anno  2003  e'  istituita  per  le   province   una
          compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
          per cento del riscosso  in  conto  competenza  affluito  al
          bilancio dello Stato per l'esercizio  2002,  quali  entrate
          derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte  al
          capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
          riparto e di  attribuzione  previste  per  i  comuni  dalla
          richiamata normativa.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  «Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative.»: 
              «Art. 52 (Oggetto dell'imposizione.).  -  1.  L'energia
          elettrica (codice NC 2716) e'  sottoposta  ad  accisa,  con
          l'applicazione delle aliquote di  cui  all'allegato  I,  al
          momento della fornitura ai  consumatori  finali  ovvero  al
          momento del consumo per l'energia  elettrica  prodotta  per
          uso proprio. 
              2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: 
                a)  prodotta   con   impianti   azionati   da   fonti
          rinnovabili ai sensi della normativa  vigente  in  materia,
          con potenza non superiore a 20 kW; 
                b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi,  negli
          autoveicoli, purche' prodotta a  bordo  con  mezzi  propri,
          esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi
          elettrogeni mobili in dotazione  alle  forze  armate  dello
          Stato ed ai corpi ad esse assimilati; 
                c) prodotta con gruppi elettrogeni  azionati  da  gas
          metano biologico; 
                d) prodotta da piccoli impianti  generatori  comunque
          azionati, purche'  la  loro  potenza  disponibile  non  sia
          superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine  elettriche
          costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
          disponibile complessiva non superiore a 200 kW; 
                e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica
          e nei processi elettrolitici e metallurgici; 
                f) impiegata nei processi mineralogici; 
                g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
          costo finale, calcolato in media  per  unita',  incida  per
          oltre il 50 per cento. 
              3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: 
                a)  utilizzata  per  l'attivita'  di  produzione   di
          elettricita' e  per  mantenere  la  capacita'  di  produrre
          elettricita'; 
                b)  prodotta   con   impianti   azionati   da   fonti
          rinnovabili ai sensi della normativa  vigente  in  materia,
          con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata  dalle
          imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi  dalle
          abitazioni; 
                c) utilizzata  per  l'impianto  e  l'esercizio  delle
          linee  ferroviarie  adibite  al  trasporto   di   merci   e
          passeggeri; 
                d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
          di trasporto urbano ed interurbano; 
                e)  consumata  per   qualsiasi   applicazione   nelle
          abitazioni  di  residenza  anagrafica  degli  utenti,   con
          potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un  consumo  mensile
          di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti  di  150  kWh
          per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per  quelle  oltre
          1,5 e fino a 3  kW,  si  procede  al  recupero  dell'accisa
          secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2,  della
          deliberazione n. 15  del  14  dicembre  1993  del  Comitato
          interministeriale dei prezzi; 
                f)  utilizzata  in  opifici  industriali  aventi   un
          consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i  mesi  nei
          quali  tale  consumo  si  e'  verificato.  Ai  fini   della
          fruizione  dell'agevolazione  gli  autoproduttori  dovranno
          trasmettere,  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia   delle
          dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al
          consumo del mese precedente. 
              4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle  dogane  ha
          facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e
          l'attivazione  regolare   dell'officina,   esperimenti   in
          esenzione da imposta per la  prova  ed  il  collaudo  degli
          apparecchi.».