Art. 19 
 
 
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle
province e compartecipazione provinciale alla  tassa  automobilistica
                              regionale 
 
   1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la  soppressione,
a decorrere dall'anno  2013,  di  tutti  i  trasferimenti  regionali,
aventi carattere di generalita' e permanenza, di  parte  corrente  e,
ove non finanziati tramite il  ricorso  all'indebitamento,  in  conto
capitale diretti al finanziamento  delle  spese  delle  province,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42
del 2009. 
  2. Con efficacia a decorrere dall'anno  2013,  ciascuna  regione  a
statuto ordinario determina con atto amministrativo,  previo  accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le
province del proprio territorio, una compartecipazione  delle  stesse
alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale  da
assicurare  un  importo  corrispondente  ai  trasferimenti  regionali
soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota  di
compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La  predetta
compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata,
con  le  modalita'   indicate   nel   presente   comma,   in   misura
corrispondente  alla  individuazione   di   ulteriori   trasferimenti
regionali suscettibili di riduzione.  In  caso  di  incapienza  della
tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse  regionali
soppresse, le  regioni  assicurano  una  compartecipazione  ad  altro
tributo regionale, nei limiti della compensazione  dei  trasferimenti
soppressi   alle   rispettive    province.    L'individuazione    dei
trasferimenti regionali fiscalizzabili  e'  oggetto  di  condivisione
nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della
conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
  3.   In   caso   di   mancata   fissazione   della   misura   della
compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2  entro
la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via  sostitutiva
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  4.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
equilibrata l'attuazione del presente articolo,  ciascuna  regione  a
statuto ordinario  istituisce  un  Fondo  sperimentale  regionale  di
riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da  una
quota  non  superiore   al   30   per   cento   del   gettito   della
compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo  le  modalita'
stabilite dal medesimo comma. 
  5. Ai fini della realizzazione delle proprie  politiche  tributarie
le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle  banche  dati  del
Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'art. 11 della  citata  legge  5  maggio
          2009, n. 42, e' citato nelle note all'art. 12. 
              Comma 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3.»: 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo.). - 1. Nei casi e per le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».