Art. 20 
 
 
                    Ulteriori tributi provinciali 
 
   1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17  e  18,  spettano  alle
province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti
dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati. 
  2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
disciplinata  l'imposta  di   scopo   provinciale,   individuando   i
particolari scopi istituzionali in relazione  ai  quali  la  predetta
imposta puo' essere istituita  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.»: 
              «Art.  17  (Regolamenti.).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale»: 
              «Art. 6 (Imposta di scopo). -  1.  Con  regolamento  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge
          n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata
          la revisione dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma
          145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale  da
          prevedere: 
                a)  l'individuazione  di  opere  pubbliche  ulteriori
          rispetto a quelle indicate nell'art. 1,  comma  149,  della
          citata legge n. 296 del 2006; 
                b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima
          di applicazione dell'imposta stabilita dall'art.  1,  comma
          147, della citata legge n. 296 del 2006; 
                c)  la  possibilita'  che  il  gettito   dell'imposta
          finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica
          da realizzare. 
              2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo  di  restituzione
          previsto dall'art. 1, comma 151, della citata legge n.  296
          del 2006 nel caso di mancato inizio  dell'opera  entro  due
          anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.».