Art. 22 
 
 
               Classificazione delle spese provinciali 
 
   1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni
fondamentali delle province,  ai  fini  del  finanziamento  integrale
sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4,
della citata legge n. 42 del 2009. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 5
          maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). -  1.
          In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
          all' art. 2 recano norme transitorie per gli  enti  locali,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) nel processo di attuazione dell'  art.  118  della
          Costituzione, al  finanziamento  delle  ulteriori  funzioni
          amministrative  nelle  materie  di  competenza  legislativa
          dello Stato o delle regioni, nonche' agli  oneri  derivanti
          dall'eventuale ridefinizione dei contenuti  delle  funzioni
          svolte dagli stessi alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          medesimi decreti legislativi,  provvedono  lo  Stato  o  le
          regioni, determinando  contestualmente  adeguate  forme  di
          copertura  finanziaria  coerenti  con  i   principi   della
          presente legge; 
                b) garanzia che la  somma  del  gettito  delle  nuove
          entrate di comuni e province in base  alla  presente  legge
          sia, per il complesso dei  comuni  ed  il  complesso  delle
          province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
          all' art. 11, comma 1, lettera e), e che  si  effettui  una
          verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata; 
                c) considerazione, nel processo di determinazione del
          fabbisogno standard, dell'esigenza  di  riequilibrio  delle
          risorse in favore degli enti locali sottodotati in  termini
          di trasferimenti erariali ai sensi della normativa  vigente
          rispetto a quelli sovradotati; 
                d) determinazione dei fondi perequativi di  comuni  e
          province in misura uguale, per ciascun livello di  governo,
          alla differenza fra i trasferimenti  statali  soppressi  ai
          sensi dell' art. 11, comma  1,  lettera  e),  destinati  al
          finanziamento delle spese di comuni e province,  esclusi  i
          contributi di  cui  all'art.  16,  e  le  maggiori  entrate
          spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed  alle
          province, ai sensi dell'art. 12, tenendo conto dei principi
          previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e  2),
          relativamente  al  superamento  del  criterio  della  spesa
          storica; 
                e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
          transitoria  in  modo  da  garantire  il  superamento   del
          criterio della spesa storica in un periodo di cinque  anni,
          per le spese  riconducibili  all'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali e per  le  altre  spese.  Fino  alla  data  di
          entrata   in   vigore   delle   disposizioni    concernenti
          l'individuazione delle  funzioni  fondamentali  degli  enti
          locali: 
                  1)  il  fabbisogno  delle  funzioni  di  comuni   e
          province e' finanziato considerando l'80  per  cento  delle
          spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
          fondamentali, ai sensi del comma 2; 
                  2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
          di cui al numero 1) e' finanziato dalle  entrate  derivanti
          dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
          tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per  cento
          delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
          derivanti  dall'autonomia  finanziaria,  ivi  comprese   le
          compartecipazioni  a  tributi  regionali,   e   dal   fondo
          perequativo; 
                  3) ai fini del numero 2) si  prende  a  riferimento
          l'ultimo bilancio certificato a rendiconto,  alla  data  di
          predisposizione degli schemi di decreto legislativo di  cui
          all' art. 2; 
                f) specificazione  del  termine  da  cui  decorre  il
          periodo di cinque anni di cui alla lettera e). 
              2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
          in particolare  della  determinazione  dell'entita'  e  del
          riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base  al
          fabbisogno standard o alla capacita' fiscale  di  cui  agli
          articoli 11 e  13,  in  sede  di  prima  applicazione,  nei
          decreti   legislativi   di   cui   all'   art.    2    sono
          provvisoriamente  considerate   ai   sensi   del   presente
          articolo, ai fini del finanziamento  integrale  sulla  base
          del  fabbisogno  standard,  le   funzioni   individuate   e
          quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
          dell'articolazione in funzioni e relativi servizi  prevista
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 
              3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi,  da
          considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni di polizia locale; 
                c) funzioni di istruzione pubblica,  ivi  compresi  i
          servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
                d)  funzioni  nel  campo  della  viabilita'   e   dei
          trasporti; 
                e) funzioni riguardanti la gestione del territorio  e
          dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia
          residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche'
          per il servizio idrico integrato; 
                f) funzioni del settore sociale. 
              4. Per le province, le funzioni, e i relativi  servizi,
          da considerare ai fini del comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni  di  istruzione  pubblica,  ivi  compresa
          l'edilizia scolastica; 
                c) funzioni nel campo dei trasporti; 
                d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
                e) funzioni nel campo della tutela ambientale; 
                f)  funzioni  nel  campo  dello  sviluppo   economico
          relative ai servizi del mercato del lavoro. 
              5.  I  decreti  legislativi  di   cui   all'   art.   2
          disciplinano la possibilita' che l'elenco delle funzioni di
          cui ai commi 3 e 4  sia  adeguato  attraverso  accordi  tra
          Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di
          Conferenza unificata.».