Art. 11 Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente 1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre: a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del Gestore stesso; b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo; c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore. 2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti: a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed estere; b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale; c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso; d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite; e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico; f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione; h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi. 3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformita' alle disposizioni del codice civile. 4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma. 5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza. 6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Note all'art. 11: La direttiva 68/151/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1968, n. L 65.