Art. 11 
 
 
Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto
                            indipendente 
 
  1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale,  di  seguito
anche Gestore, deve dotarsi di  tutte  le  risorse  umane,  tecniche,
strumentali e finanziarie  necessarie  per  assolvere  agli  obblighi
relativi  all'attivita'  di  trasporto  di  gas   naturale,   ed   in
particolare deve disporre: 
  a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di  gas  naturale,
compresa la rete di trasporto, che devono essere  di  proprieta'  del
Gestore stesso; 
  b) il personale necessario per  l'attivita'  di  trasporto  di  gas
naturale, compresa l'effettuazione di tutti i  compiti  del  Gestore.
Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo; 
  c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi
a favore  o  da  parte  di  altre  parti  dell'impresa  verticalmente
integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa  verticalmente
integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini
una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia  a  disposizione
di tutti gli utenti del  sistema  secondo  le  medesime  modalita'  e
condizioni e non limiti,  distorca  o  impedisca  la  concorrenza  in
materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita'  e
condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma  sono
approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
  d) fatte salve le decisioni  dell'Organo  di  sorveglianza  di  cui
all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie  necessarie  per  i
progetti  d'investimento  futuri  e  per  la  sostituzione  di   beni
esistenti incluse nel piano di  cui  all'articolo  16  sono  messe  a
disposizione del Gestore a tempo  debito  dall'impresa  verticalmente
integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore. 
  2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli
elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti: 
  a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con  le
autorita' di regolazione nazionali ed estere; 
  b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea  di
gestori di sistemi di trasporto del gas naturale; 
  c) la concessione e la gestione dell'accesso  al  sistema  del  gas
naturale a terzi in modo trasparente e non  discriminatorio  tra  gli
utenti o le categorie di utenti del sistema stesso; 
  d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema  di
trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi  per  l'accesso,
gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il  trattamento
del gas naturale  e  l'acquisto  di  servizi,  tra  cui  i  costi  di
bilanciamento e di compensazione delle perdite; 
  e) la gestione, la manutenzione e lo  sviluppo  di  un  sistema  di
trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico; 
  f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita'
a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda
prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
  g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con  uno  o
piu' gestori di sistemi di trasporto,  borse  dell'energia  ed  altri
soggetti  interessati,  perseguendo  l'obiettivo  di  sviluppare   la
creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il  processo
di liberalizzazione; 
  h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi  i  servizi
giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi. 
  3.  Il  Gestore  e'  organizzato  in  una  delle  forme  giuridiche
contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del  Consiglio,
in conformita' alle disposizioni del codice civile. 
  4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione  sulla  sua
identita', che deve essere mantenuta distinta da quella  dell'impresa
verticalmente integrata o di una parte di  essa,  sulla  politica  di
comunicazione e di marchio nonche'  sulla  sede  dei  propri  uffici.
L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato   vigila
sull'applicazione del presente comma. 
  5.  Al  Gestore  e'  fatto  divieto  di   condividere   sistemi   e
attrezzature informatici, locali e sistemi di  accesso  di  sicurezza
con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e  di  utilizzare
gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature
informatici e sistemi di accesso di sicurezza. 
  6. I conti del Gestore sono controllati da  un  revisore  contabile
diverso da quello che controlla i  conti  dell'impresa  verticalmente
integrata o parte di essa. 
 
          Note all'art. 11: 
              La direttiva 68/151/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
          marzo 1968, n. L 65.