Art. 12 
 
 
                Indipendenza del gestore di trasporto 
 
  1. Fatte salve le decisioni  dell'Organo  di  sorveglianza  di  cui
all'articolo 14, il Gestore deve disporre: 
  a) di poteri  decisionali  effettivi  e  indipendenti  dall'impresa
verticalmente integrata per quanto riguarda  i  beni  necessari  alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di  trasporto
del gas naturale; 
  b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato  dei  capitali,
in particolare mediante operazioni di assunzione  di  prestiti  o  di
aumento di capitale. 
  2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita'  delle
risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto  in  maniera
corretta ed  efficiente  e  sviluppare  e  mantenere  un  sistema  di
trasporto efficiente, sicuro ed economico. 
  3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi  funzioni
di produzione o di fornitura non possono detenere una  partecipazione
azionaria diretta o indiretta  nel  Gestore.  Quest'ultimo  non  puo'
detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta  in  alcuna
affiliata dell'impresa verticalmente  integrata  avente  funzioni  di
produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere  dividendi  o
qualsiasi  altro  vantaggio   finanziario   da   tale   affiliata   o
dall'impresa verticalmente integrata. 
  4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di
gestione  del  Gestore  assicurano  la  sua  effettiva  indipendenza.
L'impresa verticalmente integrata non deve determinare,  direttamente
o indirettamente, il comportamento  concorrenziale  del  Gestore  per
quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete
di  trasporto  del  gas  naturale  o  le  attivita'  necessarie   per
l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete. 
  5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non  deve  operare
discriminazioni  tra  persone  o  entita'   diverse   ne'   limitare,
distorcere  o  impedire  la  concorrenza  nella  produzione  o  nella
fornitura di gas naturale. 
  6. Tutte le  relazioni  commerciali  e  finanziarie  tra  l'impresa
verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da
quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle
condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di
tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta  li  mette  a
disposizione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e
dell'Organo di sorveglianza. 
  7.  Il  Gestore  sottopone  all'approvazione   dell'Autorita'   per
l'energia  elettrica  e  il  gas  tutti  gli  accordi  commerciali  e
finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata. 
  8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1,  lettera
d),  disponibili  per  progetti  d'investimento  futuri  o   per   la
sostituzione di beni esistenti. 
  9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione
che impedisca al Gestore di  ottemperare  agli  obblighi  di  cui  al
presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone
al Gestore  l'obbligo  di  richiedere  autorizzazioni  relative  allo
svolgimento dei propri compiti. 
  10. Un'impresa  certificata  conforme  ai  requisiti  del  presente
articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata
e designata dal Ministero dello sviluppo economico come  gestore  del
sistema  di  trasporto.  A  tal  fine  si  applica  la  procedura  di
certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di
cui all'articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.  715/2009  o  di  cui
all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il Regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
          alle premesse.