Art. 17 
 
 
                   Gestore di sistemi indipendente 
 
  1. Entro il 3 gennaio 2012  le  imprese  proprietarie  di  reti  di
trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma  1,  lettera
b),  ove  intendano  avvalersi  della  possibilita'   ivi   indicata,
rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della
designazione di un Gestore di sistema indipendente. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di
sistema indipendente indicato: 
    a) soddisfi le  condizioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettere b), c) e d); 
    b) dimostri di  disporre  delle  risorse  finanziarie,  tecniche,
materiali  ed  umane  necessarie  per  svolgere  i  compiti  di   cui
all'articolo 10; 
    c) si impegni a rispettare il piano decennale di  sviluppo  della
rete di cui all'articolo 16; 
    d) dimostri di essere  in  grado  di  ottemperare  agli  obblighi
impostigli dal regolamento (CE)  n.715/2009,  anche  in  ordine  alla
cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello
europeo; 
    e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto  sia  in
grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le  designazioni
di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione. 
  4. Ogni Gestore  di  sistemi  indipendente  e'  responsabile  della
concessione e della gestione  dell'accesso  dei  terzi,  compresa  la
riscossione dei corrispettivi per  l'accesso  e  per  la  gestione  e
soluzione  delle  congestioni,  ed  e'  altresi'   responsabile   del
funzionamento, del mantenimento  e  dello  sviluppo  del  sistema  di
trasporto, nonche' della capacita' a lungo  termine  del  sistema  di
soddisfare  richieste  ragionevoli  di  trasporto  di  gas  naturale,
tramite   l'adeguata   programmazione   degli   investimenti.   Nello
sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente
e'  responsabile  della   programmazione,   della   progettazione   e
conseguente  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione,   della
costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura.  A
tal fine il Gestore di sistema indipendente  agisce  in  qualita'  di
gestore di sistema di  trasporto.  Il  proprietario  del  sistema  di
trasporto non deve avere alcuna responsabilita' nella  concessione  o
nella gestione dell'accesso dei terzi o  nella  programmazione  degli
investimenti. 
  5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto a: 
    a) fornire al Gestore  di  sistemi  indipendente  cooperazione  e
ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in  particolare,  tutte
le informazioni pertinenti; 
    b) finanziare gli investimenti  decisi  dal  gestore  di  sistemi
indipendente e approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, ovvero dare il proprio assenso  al  finanziamento  ad  opera  di
altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore  indipendente.
I meccanismi di finanziamento necessari a tale  scopo  sono  soggetti
all'approvazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas.
Prima  di  tale  approvazione,  la  stessa  Autorita'   consulta   il
proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate; 
    c) mantenere in proprio capo la responsabilita' civile  afferente
le infrastrutture della  rete,  ad  esclusione  di  quella  collegata
all'esercizio delle attivita' del Gestore di sistemi indipendente; 
    d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento
di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti  per
i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti
da parte di  altri  soggetti  interessati,  compreso  il  Gestore  di
sistemi indipendente. 
  6.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,   in
cooperazione con  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
controlla l'osservanza, da parte  del  proprietario  del  sistema  di
trasporto, degli obblighi di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
          alle premesse.