Art. 18 
 
 
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto  e  dei  gestori
                      dei sistemi di stoccaggio 
 
  1. Qualora sia stato nominato un Gestore di  sistemi  indipendente,
un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema
di stoccaggio che fanno parte di un'impresa  verticalmente  integrata
devono essere indipendenti,  almeno  sotto  il  profilo  della  forma
giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle  altre
attivita' non  connesse  al  trasporto,  alla  distribuzione  e  allo
stoccaggio. 
  2. Per garantire l'indipendenza del  proprietario  del  sistema  di
trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma  1,
si applicano i seguenti criteri minimi: 
    a) i responsabili della direzione dell'impresa  proprietaria  del
sistema di trasporto e del gestore  del  sistema  di  stoccaggio  non
devono far parte di strutture  dell'impresa  verticalmente  integrata
nel  settore  del   gas   naturale   responsabili,   direttamente   o
indirettamente,  della  gestione  quotidiana   delle   attivita'   di
produzione e fornitura di gas naturale; 
    b) devono essere adottate misure idonee  ad  assicurare  che  gli
interessi professionali delle persone  responsabili  della  direzione
dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore  del
sistema di stoccaggio  siano  presi  in  considerazione  in  modo  da
consentire loro di agire in maniera indipendente; 
    c) il gestore dei sistemi di stoccaggio  deve  essere  dotato  di
efficaci  poteri  decisionali,  indipendenti  dalle  imprese  di  gas
naturale integrate, in relazione ai mezzi  necessari  alla  gestione,
alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio.  Tale
disposizione non osta  all'esistenza  di  appropriati  meccanismi  di
coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti  di  vigilanza
economica e amministrativa della  societa'  controllante  per  quanto
riguarda  la   redditivita'   degli   investimenti   della   societa'
controllata.  La  societa'  controllante  mantiene  il   diritto   di
approvare  il  piano   finanziario   annuale,   o   altro   strumento
equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio  e  di  introdurre
limiti  globali  ai  livelli  di  indebitamento  della  sua  societa'
controllata. Non e' consentito alla  societa'  controllante  di  dare
istruzioni ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne'  in
relazione  a  singole  decisioni  concernenti  la  costruzione  o  il
miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini
del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente; 
    d) il proprietario del sistema di  trasporto  e  il  gestore  del
sistema di stoccaggio  predispongono  un  programma  di  adempimenti,
contenente   le   misure   adottate   per   escludere   comportamenti
discriminatori e  garantire  che  ne  sia  adeguatamente  controllata
l'osservanza. Il  programma  di  adempimenti  illustra  gli  obblighi
specifici cui devono ottemperare i dipendenti  per  raggiungere  tali
obiettivi. La persona  o  l'organo  responsabile  del  controllo  del
programma  di  adempimenti  presenta  ogni  anno  all'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che
viene pubblicata in forma adeguata  a  garantirne  la  conoscenza  da
parte dei soggetti interessati.